Di cosa stiamo parlando? Dell’aspetto basilare legato al datore di lavoro: la sua definizione ai sensi del decreto legislativo 81/08. In questo articolo forniremo uno spaccato su quanto prescritto nell’articolo 2, accennando alla sua posizione globale.
La definizione normativa
La definizione del decreto legislativo 81/08 per il datore di lavoro, contenuta nell’art. 2, descrive questa figura come:
«”datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’Organo di vertice medesimo».
 
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