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Definizioni, Sicurezza sul Lavoro: il lavoratore

Il Decreto Legislativo 81/08, pietra angolare del sistema di igiene e sicurezza sul lavoro in Italia da quasi un decennio, fornisce alcune definizioni autonome per meglio circoscrivere e descrivere il campo di applicazione della norma. In questo articolo forniremo una rapida descrizione della definizione di “Lavoratore” e le sanzioni previste dal testo normativo.

La norma all’articolo 2 descrive così il lavoratore:

“lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

L’articolo di legge è facile da interpretare. NON SONO LAVORATORI gli addetti ai servizi domestici e familiari, mentre SONO LAVORATORI:

  • Socio lavoratore di cooperativa o di società, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Al Lavoratore il Datore di Lavoro deve assicurare un’adeguata informazione (art.36 D.Lgs 81/08), formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08) e addestramento

Le sanzioni previste dal Decreto legislativo 81/08 sono le seguenti:

  • Mancata informazione: arresto da due a quattro mesi (datore di lavoro e il dirigente) o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20;
  • Mancata formazione: arresto da due a quattro mesi (datore di lavoro e il dirigente) o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione si raddoppiano, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione triplica.

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