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Valutazione dei rischi, l’Autocertificazione è vietata dal 2013

Ciao a tutti,

oggi scriviamo di una metodologia prevista in origine dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, il famoso Decreto Legislativo 81/08, ed ora non più applicabile: l’Autocertificazione della Valutazione dei Rischi. Molti di voi diranno “Hai scoperto l’acqua calda. Non si usano più dal 2013, che ne parliamo a fare?”. Avete ragione, è da un po’ che il legislatore ha previsto la cessazione di tale strumento, ma è bene ricordarlo a quanti potrebbero aver trascurato la Sicurezza sul Lavoro nella propria impresa.

Le PMI in Italia

In fondo le realtà imprenditoriali con meno di dieci addetti, a cui si rivolgevano per lo più le Autocertificazioni abrogate, sono la maggioranza nel tessuto produttivo italiano. Gli imprenditori, avendo aziende meno strutturale delle medie e delle grandi (vedi definizione PMI su questo articolo), sono soliti fare i salti mortali per stare dietro alla propria macchina organizzativa e guadagnarsi da vivere. Potrebbe essere loro sfuggito questo dettaglio essenziale: i cambiamenti nella Valutazione dei Rischi.

La nascita delle Procedure Standardizzate

Chi è attento sa che la Valutazione dei Rischi è un obbligo inderogabile del Datore di Lavoro (per l’elenco degli Obblighi indelegabili, leggi qui) e nel 2008 il Legislatore aveva permesso alle piccole realtà di Autocertificarsi finché non avesse messo a punto le Procedure standardizzate (vedi articolo dedicato) a loro destinate. Doveva essere una misura temporanea, ma si è protratta fino al 2012 quando la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il 16 maggio le Procedure standardizzate per le aziende con meno di dieci dipendenti. La nuova Procedura è stata introdotta con un Decreto interministeriale il 30 novembre dello stesso anno ed è entrata in vigore dal 4 febbraio 2013.

La cancellazione delle Autocertificazioni

Ovviamente, se le Procedure Standardizzate avevano preso il loro posto nel panorama della Valutazione dei Rischi le Autocertificazioni dovevano essere eliminate. Il Legislatore è intervenuto con un decreto legge di modifica ( a sua volta modificato in seguito fino alla versione definitiva, ndr.) del comma 5 dell’articolo 29 del Decreto legislativo 81/08, prevedendo che “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettera a), b), c), d) nonché g)”.

Il Ministero del Lavoro intervenne con una nota esplicativa, informando che la data ultima per le Autocertificazioni era il 31 maggio 2013 come evidenziava una lettura attenta dei testi normativi approvati. 

Cosa faccio ora?

Insomma dal 31 giugno del 2013 non è possibile effettuare l’Autocertificazione. Le Autocertificazioni effettuate prima di quella scadenza fino a quando valgono? 

Bella domanda. In molti documenti inserirono una vera e propria clausola di scadenza, circa 18 mesi successivi alla sottoscrizione del documento, ma in linea generale il Documento è decaduto a causa dei cambiamenti organizzativi della propria azienda. Negli anni trascorsi da quelle modifiche ad oggi sono cambiate molte cose nella nostra società ed essendo la Valutazione dei Rischi legata alla vita dinamica delle aziende (le vostre aziende non sono entità statiche immodificabili, bensì mutano quotidianamente tramite l’azione vostra, dei vostri dipendenti e clienti) anche i Documenti che riportano tali situazioni debbono per forza mutare ed aggiornarsi.

L’Autocertificazione non era un modo per evitare la Valutazione dei Rischi, era un modo per testimoniare l’avvenuta Valutazione dei rischi in attesa delle Procedure standardizzate (come potete leggere dall’estratto dell’articolo 29 presente in questo articolo. Ora è possibile testimoniare l’avvenuta Valutazione dei rischi con due strumenti: il Documento di valutazione dei rischi classico e quello redatto secondo le Procedure standardizzate.

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