Obblighi non delegabili, il datore di lavoro e la sicurezza sul lavoro
Esistono, ai fini della sicurezza sul lavoro, alcuni obblighi per i quali il datore di lavoro non può delegare la funzione ad altre persone.
Esistono, ai fini della sicurezza sul lavoro, alcuni obblighi per i quali il datore di lavoro non può delegare la funzione ad altre persone.
Di cosa stiamo parlando? Dell’aspetto basilare legato al datore di lavoro: la sua definizione ai sensi del decreto legislativo 81/08. In questo articolo forniremo uno spaccato su quanto prescritto nell’articolo 2, accennando alla sua posizione globale.
La definizione del decreto legislativo 81/08 per il datore di lavoro, contenuta nell’art. 2, descrive questa figura come:
«”datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’Organo di vertice medesimo».
Leggi tutto »Definizioni, Sicurezza sul Lavoro: il datore di lavoro
Il Governo presieduto da Paolo Gentiloni ha varato lo scorso 20 giugno 2017 il decreto legge n. 91, contenente Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese del Mezzogiorno, convertito dal Parlamento italiano con la Legge n. 123 del 3 agosto 2017. L’articolo 1 ha istituito il programma “Resto al Sud” con il quale sovvenzionare i giovani Under 35, sia uomini sia donne, che intendano investire nel Mezzogiorno fino ad un tetto massimo di € 200.000,00.
Il progetto è finanziato con complessivi 1,250 miliardi di euro prelevati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, ripartiti dal 2017 fino al 2025. Le Regioni potranno finanziare eventuali progetti imprenditoriali esclusi per l’esaurimento delle risorse disponibili con proprie risorse (art. 15-bis del decreto convertito in legge).
Leggi tutto »Resto al Sud, 50.000 euro per ogni giovane che investe nel Mezzogiorno