Volete la A, la B o la C? Non stiamo parlando di un concorso a premi, ma del primo soccorso nella vostra azienda. Il Decreto legislativo 81 del 2008 rimanda, infatti, al Decreto Ministeriale 388 in materia di “caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione“.
Primo soccorso, la mia azienda che lettera è?
Il Decreto ministeriale chiede al datore di lavoro di decidere e lo aiuta con una pratica tabella:
- Gruppo A:
- aziende o unità produttive con obbligo di notifica di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 334 del 1999 (aziende a rischio incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose);
- centrali termoelettriche;
- laboratori nucleari di cui al Decreto legislativo 230 del 1995;
- aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al Decreto legislativo 624 del 1996;
- lavori in sotterraneo (D.P.R. n. 320/1956);
- aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4). Lo stesso criterio si applica per l’azienda o unità produttiva lavoratori stagionali o “atipici” anche per brevi periodi;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
- Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Le categorie “particolari”
Non dovrebbe essere abbastanza difficile comprendere in quale categoria si rientra.
Un ristorantino con 5 dipendenti è in gruppo B. A meno che non condiate con l’uranio i vostri “Spaghetti dello chef”.
Più complicato determinare quando si ricade nel punto 1 o nel punto 7 del Gruppo A.
Le prime, ossia “aziende a rischio incidenti rilevanti”, sono aziende che gestiscono sostanze chimiche molto pericolose, di cui potrete meglio approfondire in questo “comodo” documento della Prefettura: Le attività a rischio incidente rilevante.
Le seconde operano in questi settori:
Codici di Tariffa Inail | Inabilità Permanente |
---|---|
1100 Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
1200 Mattazione e macellazione – Pesca | 6,41 |
3100 Costruzioni edili | 8,60 |
3200 Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3300 Strade e ferrovie | 7,55 |
3400 Linee e condotte urbane | 9,67 |
3500 Fondazioni speciali | 12,39 |
3600 Impianti | 5,43 |
4400 Impianti acqua e vapore | 4,11 |
5100 Prima lavorazione legname | 7,95 |
5200 Falegnameria e restauro | 7,18 |
5300 Materiali affini al legno | 5,02 |
6100 Metallurgia | 5,74 |
6200 Metalmeccanica | 4,48 |
7100 Geologia e mineraria | 8,40 |
7200 Lavorazione delle rocce | 6,55 |
7300 Lavorazione del vetro | 4,65 |
9100 Trasporti | 4,93 |
9200 Facchinaggio | 15,99 |
0400 Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
Ok, ho capito la categoria! Cosa ci faccio?
Semplice: organizzi il primo soccorso!
Le aziende delle prime due categorie, la A e la B, devono avere in azienda:
- una cassetta di pronto soccorso (tenuta in ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata) contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato I del Decreto Ministeriale 388 del 2003 (leggi l’articolo ad hoc), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza e il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Insomma, nelle prime due categorie servono la cassetta di pronto soccorso e un telefono per chiamare il 118!
La Categoria C deve avere al posto del primo punto (la cassetta di pronto soccorso), la seguente attrezzatura:
- un pacchetto di medicazione, tenuto in ciascun luogo di lavoro (adeguatamente custodito e facilmente individuabile) contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato II del decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.
Anche in questo caso, serve: un pacchetto di medicazione (vedi il contenuto nell’articolo ad hoc) e un telefono per chiamare il 118!
In entrambi i casi è bene tenere in considerazione questi elementi:
- tenuta in ciascun luogo di lavoro;
- adeguatamente custodita;
- facilmente accessibile;
- e individuabile con segnaletica appropriata.
Perché tre categorie e non due?
I più rompiscatole avrebbero radunato le categorie in sole due, visto quanto scritto a proposito delle attrezzature nel precedente paragrafo. Invece no, sono tre e vi spiego perché: bisogna formare le squadre di emergenza.
Il datore di lavoro deve avere personale competente per assistere gli infortunati in caso di bisogno. E per essere competenti bisogna aver superato un corso di formazione in materia di Primo soccorso, dove la categoria B viene questa volta accorpata alla categoria C.
Le Aziende del Gruppo A devono formare il proprio personale addetto alle emergenze per complessive 16 ore, dice la norma.
I datori di lavoro dei Gruppi B e C, invece, devono formarli per sole 12 ore.
I contenuti della formazione li ometto in questa sede, se volete potete chiederceli scrivendoci tramite il form sotto riportato.
Cosa succede se non mi adeguo? Sono sanzioni!
Il Decreto legislativo 81 del 2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 euro a 4.384,00 euro.
Ah1: tale sanzione è cumulabile con le altre, ovvero se non avete la cassetta di pronto soccorso scatta anche l’ammenda per la violazione dell’articolo 45 (analoga a quella appena descritta).
Ah2: da inizio luglio sono aumentati gli importi delle sanzioni, provvederò ad aggiornarli appena possibile.
Conto della massaia
Teniamo conto che:
- la formazione può costarvi, se vi va malissimo, 200 euro iva inclusa (online vedo che i prezzi sono nettamente inferiori, come lo sono anche i nostri) per ogni persona formata;
- l’attestato di avvenuta formazione vale 3 anni dal rilascio;
- una cassetta di pronto soccorso “griffata dal miglior medico rianimatore e dell’emergenza” non va oltre i 200 euro (ancora una volta ho sparato in alto i costi, ma sul mercato ci sono valigette nettamente più economiche, basta ricordarsi di controllare attentamente i contenuti”
Spesa della massaia: massimo 400 euro a fronte del doppio come sanzione minima. Senza dimenticare due concetti molto più importanti:
- tutelare la vita umana
- molti datori di lavoro prestano la propria opera al fianco dei dipendenti, e se servisse a voi una medicazione?
Non dimenticate che siamo sempre al vostro fianco, se vi serve assistenza in materia di Sicurezza sul lavoro o volete maggiori informazioni sull’articolo appena letto, non esitate: compilate il modulo di contatto qui sotto, provvederemo a rispondervi quanto prima