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Ciao, mi chiamo RLS…

Facciamo un attimo di analisi del testo della norma:

  • Esistono diverse tipologie di RLS: territoriali o di comparto (acronimo RLST), aziendale (RLS, quello più comune) e di sito produttivo (RLSSP);
  • Viene eletto (quando ci sono 2 lavoratori o più) o designato (di norma nelle aziende con un solo lavoratore);
  • Fino a 15 lavoratori, i lavoratori eleggono direttamente il RLS;
  • Oltre i 15 lavoratori, viene designato o elettro tra le Rappresentanze sindacali presenti in azienda. Se non ci sono le Rappresentanze, viene eletto dai lavoratori;
  • Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nell’azienda può indicare molte cose in merito agli RLS: formazione, numero, modalità di elezione, scadenza. Ad esempio in molti contratti l’elezione deve essere rifatta dopo 3 anni, andate a verificare il vostro;
  • L’elezione avviene di norma durante la giornata nazionale della sicurezza sul lavoro, ma può avvenire anche in altra data;

Quando non viene eletto o designato le sue funzioni vengono esercitate dagli RLST o dagli RLSSP, figure istituite presso gli organismi paritetici e che devono essere pagate con un versamento pari a 2 ore/lavoro annue per ciascun lavoratore assunto. Ritornerò sull’argomento in seguito.

E’ auspicabile che i lavoratori eleggano o venga designato un RLS, vedi quanto costa la formazione con Easy Impresa

Ma quanti devono essere? Ritorniamo all’analisi del testo:

  • 1 fino a 200 lavoratori;
  • 3 da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 in tutte le altre aziende.
  • Anche in questo caso i (CCNL) possono dare indicazioni diverse.

Il nominativo del RLS deve essere comunicato all’INAIL alla fine dell’elezione da parte del datore di lavoro!

Ma cosa fa il RLS?

  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 (obbligatoria per aziende di dimensione superiore a 15 lavoratori);
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  • può fare ricordo alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuale non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Datore di lavoro deve tenere in forte considerazione il RLS, perché:

  • deve essere consultato per la valutazione dei rischi,
  • deve essere consultato per tutte le azioni di prevenzione e protezione, come ad esempio la formazione;
  • deve essere consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti alle emergenze (incendi, evacuazione e primo soccorso) nonché del Medico competente;

Che diritti ha?

  • deve avere mezzi e spazi adeguati per svolgere la propria funzione;
  • non deve ricevere pregiudizio dallo svolgimento dell’incarico;
  • deve avere una formazione specifico (costi a carico del datore di lavoro).

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