Facciamo un attimo di analisi del testo della norma:
- Esistono diverse tipologie di RLS: territoriali o di comparto (acronimo RLST), aziendale (RLS, quello più comune) e di sito produttivo (RLSSP);
- Viene eletto (quando ci sono 2 lavoratori o più) o designato (di norma nelle aziende con un solo lavoratore);
- Fino a 15 lavoratori, i lavoratori eleggono direttamente il RLS;
- Oltre i 15 lavoratori, viene designato o elettro tra le Rappresentanze sindacali presenti in azienda. Se non ci sono le Rappresentanze, viene eletto dai lavoratori;
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato nell’azienda può indicare molte cose in merito agli RLS: formazione, numero, modalità di elezione, scadenza. Ad esempio in molti contratti l’elezione deve essere rifatta dopo 3 anni, andate a verificare il vostro;
- L’elezione avviene di norma durante la giornata nazionale della sicurezza sul lavoro, ma può avvenire anche in altra data;
Quando non viene eletto o designato le sue funzioni vengono esercitate dagli RLST o dagli RLSSP, figure istituite presso gli organismi paritetici e che devono essere pagate con un versamento pari a 2 ore/lavoro annue per ciascun lavoratore assunto. Ritornerò sull’argomento in seguito.
E’ auspicabile che i lavoratori eleggano o venga designato un RLS, vedi quanto costa la formazione con Easy Impresa
Ma quanti devono essere? Ritorniamo all’analisi del testo:
- 1 fino a 200 lavoratori;
- 3 da 201 a 1000 lavoratori;
- 6 in tutte le altre aziende.
- Anche in questo caso i (CCNL) possono dare indicazioni diverse.
Il nominativo del RLS deve essere comunicato all’INAIL alla fine dell’elezione da parte del datore di lavoro!
Ma cosa fa il RLS?
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 (obbligatoria per aziende di dimensione superiore a 15 lavoratori);
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può fare ricordo alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuale non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Datore di lavoro deve tenere in forte considerazione il RLS, perché:
- deve essere consultato per la valutazione dei rischi,
- deve essere consultato per tutte le azioni di prevenzione e protezione, come ad esempio la formazione;
- deve essere consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti alle emergenze (incendi, evacuazione e primo soccorso) nonché del Medico competente;
Che diritti ha?
- deve avere mezzi e spazi adeguati per svolgere la propria funzione;
- non deve ricevere pregiudizio dallo svolgimento dell’incarico;
- deve avere una formazione specifico (costi a carico del datore di lavoro).
