Ciao, mi chiamo RLS…
E sto per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La moda di creare acronimi in materia di sicurezza sul lavoro non è passeggera. Anzi, è molto forte e ne esistono davvero tanti – RSPP, RLS, MC, CSE, CSP, DVR, DUVRI, POS, PSC etc.etc. – e tra essi quello di RLS è sicuramente uno dei più importanti, stante l’attuale configurazione del SPP – Sistema prevenzione e protezione – designato dal legislatore europeo e nazionale.
Questi ultimi, stante il fallimento dell’approccio ingegneristico-verticistico da ormai un trentennio hanno introdotto un sistema relazionale per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’idea di base è semplice: comunicate per comprendere meglio i rischi a cui siete esposti, sia lavoratori sia datori di lavoro (direttamente o indirettamente), valutateli e provvedete di conseguenza secondo le migliori tecniche disponibili, in più prevedete miglioramenti nel tempo perché le cose cambiano.
In questa nuova dimensione, il lavoratore acquista una compartecipazione ed anche una relativa responsabilità (vedi qui per la definizione di lavoratore) nonché la possibilità di farsi rappresentare dal RLS.
Ma cosa dice la norma a proposito di questa figura?
Art. 47 – D.Lgs. 81/07 Cosa dice 1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei Rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo di rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi inconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dic ui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
