Con l’entrata della Legge 117/2017 e la Riforma del Terzo Settore si è riaperto il quesito inerente la tutela della salute e sicurezza dei Volontari di tali organizzazioni.
A dare risposta al quesito, nonostante il cambiamento normativo, è l’art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/08, che prevede per chi presta servizio civile e per i soggetti che svolgono attività di volontariato, l’applicazione delle disposizioni dell’art.21 (Imprese familiari). Il TUSIC, infatti, equipara i Volontari a lavoratori autonomi.
Con accordi tra i volontari e gli ETS o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.
Volontari ordinari
Ove il volontario svolga la sua prestazione nell’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della organizzazione.
Non sarà, quindi, necessario:
- designare il RSPP,
- redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
- effettuare la sorveglianza sanitaria sui volontari (è sempre possibile farlo volontariamente sebbene non sia obbligatorio),
- effettuare la formazione prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 (anche in questo caso è facoltativa e non obbligatoria)
- e i Dispositivi di Protezione Individuale sono a carico dei volontari salvo diversi accordi con l’organizzazione.
Volontari come lavoratori subordinati
Diverso, invece, il caso in cui nell’organizzazione si siano lavoratori subordinati. Si dovrà applicare per intero le disposizioni del D.lgs. 81/08, l’ETS dovrà:
- designare il RSPP;
- svolgere la valutazione dei rischi con la redazione del DVR;
- effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori;
- informare, formare e addestrare i lavoratori e le figure del Sistema di Prevenzione e Protezione (primo soccorso, antincendio, RSPP, RLS),
- fornire e consegnare i DPI.
Ulteriori disposizioni comuni sono l’obbligatorietà di utilizzare impianti, macchinari e apparecchiature conformi alle normative comunitarie.
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