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Sicurezza sul Lavoro, devo fare la Sorveglianza sanitaria?

Un datore di lavoro mi ha incontrato alcuni giorni fa, mi ha informato di dover procedere alla valutazione del rischio e mi ha chiesto le migliori modalità per realizzare il suo scopo. Un breve colloquio, al termine del quale, mentre eravamo ai saluti, mi chiede: “Ma devo fare anche la Sorveglianza sanitaria?”.

Uhmm… argomento controverso, su cui si è acceso un dibattito proprio negli ultimi tempi a causa della Lettera circolare n. 3/2013 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 12 ottobre 2017 (leggi il testo qui) e su cui è intervenuto uno dei maggiori esperti nazionali di Igiene e Sicurezza sul Lavoro sul proprio blog, l’ingegner Andrea Rotella.

La circolare

In buona sostanza il Capo dell’Ispettorato è intervenuto per uniformare il comportamento da parte di tutto il personale ispettivo in merito all’adozione di provvedimenti sanzionatori sulla mancata sorveglianza sanitaria (per vedere le sanzioni plausibili, leggi l’articolo dedicato). Esso ravvisa, nel solo Titolo I del D.Lgs. 81/08, tre fattispecie e che

la sanzione da applicare sia riconducibile all’obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

  1. art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

  2. art. 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;

  3. art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

La premessa alla circolare e la contestazione

La premessa della Circolare evidenzia come sia la valutazione del rischio, effettuata dal Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove necessario) e consultato il RLS (come si evince dall’art. 29 del D.Lgs 81/08 sulle Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), a evidenziare la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria. Una affermazione che potrebbe generare confusione, come rileva tra gli altri Rotella.

“No. Ma proprio no.

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria quando lo dice la valutazione dei rischi, ma quando lo dice la legge, che lo dice all’articolo 41” del D.Lgs 81/08. (Citazione presa dal suo articolo debitamente collegato sopra)

Come sottolineato in precedenza la Valutazione dei Rischi la effettua il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP (da lui nominato) e il medico competente (ove necessario e da lui nominato) e consultato il RLS – eletto tra i lavoratori, debitamente formato, ma che potrebbe non avere la sufficiente forza per imporre la Sorveglianza sanitaria ove fosse realmente necessaria.

Ovviamente la Circolare potrebbe far felice qualche Datore di Lavoro, ma la Legge anche per loro è superiore alle Circolari e l’inadempienza della prima, non della seconda, potrebbe provocare sanzioni pesanti per chi non avesse applicato correttamente il dettato legislativo.

Le sanzioni

I soli articoli e commi indicati dalla Circolare comportano possibili sanzioni fino a 5.700 euro.

Cosa dice l’articolo 41

L’Articolo 41 del D.Lgs. 81/08 dice:

  1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

    1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

    2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Per cosa è prevista la Sorveglianza sanitaria allora?

L’articolo 41 non concede un elenco di rischi per i quali è obbligatoria la Sorveglianza sanitaria, ma rimanda ai “casi previsti dalla normativa vigente”. Bisogna, quindi, ricercare le norme a livello nazionale e regionale per comprendere dove sia necessario adempiere a questa opera. Tra i rischi sicuramente normati vi sono:

  • Movimentazione manuale dei carichi, ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);
  • esposizione ad agenti fisici, come ad esempio: il microclima, il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali (i laser);
  • esposizione ad agenti biologici;
  • esposizione a sostanze pericolose, come agenti chimici in qualsiasi forma, agenti cancerogeni e mutageni, amianto;
  • Videoterminalisti (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un uso di tali attrezzature superiore alle 20 ore);
  • lavoro notturno;
  • lavoro in ambienti confinati.