Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura essenziale del Sistema sicurezza nelle aziende. E’, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08, una “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
E’ un obbligo inderogabile del Datore di Lavoro la nomina del RSPP, che ne ricerca la figura prioritariamente all’interno della propria organizzazione aziendale ed eventualmente all’esterno. In alcuni casi, quando la complessità dell’impresa lo richieda e su decisione del Datore di Lavoro, il RSPP può essere affiancato da Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il ruolo
Ma cosa fa il RSPP?
Il suo ruolo è essenzialmente consultivo. Il Datore di Lavoro deve rivolgervisi per assolvere i propri obblighi connessi alla Valutazione dei Rischi. Non ha poteri decisionali e neppure di spesa. Ha un ruolo tecnico, in quanto è esperto in Prevenzione e Protezione dei Lavoratori ai fini della Sicurezza.
E’ sempre presente un RSPP?
Ogni azienda con almeno un dipendente ha un RSPP. In molti casi non è un consulente esterno o un esperto interno, bensì è lo stesso Datore di Lavoro ad assolvere questa funzione. Il D.Lgs. 81/08 prevede, intatti, tale possibilità in specifici casi a seconda delle dimensioni dell’impresa e del settore produttivo, come:
- Aziende artigiane e industriali, fino ad un massimo di 30 lavoratori;
- Aziende agricole e zootecniche, fino ad un massimo di 30 lavoratori;
- Aziende della pesca, fino a 20 lavoratori;
- Altre aziende, fino a 200 lavoratori.
Il Datore di Lavoro è onnisciente? Ovviamente no. Qualora decidesse per ricoprire direttamente la funzione di RSPP deve frequentare un apposito corso di formazione della durata tra le 16 e le 48 ore, a seconda del profilo di rischio dell’azienda.
Quando un Datore di Lavoro non può essere RSPP?
Il datore di lavoro non può essere RSPP in specifici casi, come:
- Aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i., soggette all’obbligo di notifica o di rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 dello stesso decreto;
- Centrali termoelettriche;
- impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Le sanzioni
Il Testo Unico prevede per il datore di lavoro diverse sanzioni in merito al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- Art. 34, comma 2: il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 (Mancata formazione del datore di lavoro per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
- Art. 55 comma 1, lettera b): il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con ammenda da € 2.500 a € 6.400 qualora non provveda alla nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a)
Per maggiori informazioni sugli obblighi, delegabili e non delegabili, del datore di lavoro e del dirigente, leggi l’articolo specifico.
