Il datore di lavoro ha due obblighi indelegabili, ovvero che non può affidare ad altri, in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 17 del Testo unico sicurezza sul lavoro):
- Effettuare la Valutazione dei rischi;
- Nominare il Responsabile al servizio prevenzione e protezione (RSPP).
Passi il primo punto, su cui abbiamo già argomentato varie volte e su cui sicuramente torneremo, ma quando il Datore di Lavoro può svolgere il compito di RSPP?
Lo dice lo stesso D.Lgs. 81/08, in precedenza denominato Testo unico sicurezza sul lavoro, all’art. 31 paragrafo 6: quando è sotto una certa dimensione aziendale a seconda della tipologia di attività svolta.
Parla semplice, Elio!
Quando l’azienda non è troppo grande e quando svolge compiti non eccessivamente rischiosi!
Spiego meglio. L’articolo 31 definisce il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero:
- l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il SPP (repetita iuvant verrebbe a dire visto l’art. 17 precedentemente citato), incaricando egli stesso e/o persone interne e/o esterne;
- l’obbligo di possedere capacità e requisiti professionali per chi viene incaricato come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o come Addetto al Servizio di prevenzione e protezione;
- la riaffermazione di responsabilità del datore di lavoro di tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro (il legislatore è stato abbastanza chiaro: non è che hai nominato il RSPP e gli ASPP e ti puoi lavare le mani!)
- Quando è necessario nominare RSPP e ASPP diversi dal datore di lavoro e obbligatoriamente interni all’azienda.
Per convenienza quest’ultimo punto l’ho ribaltato, facendo risaltare quando il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP:
- Aziende artigiane fino a 30 addetti;
- Aziende industriali fino a 30 addetti (escluse attività art. 1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa Seveso): aziende soggetto all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca fino a 20 addetti;
- Altre aziende fino a 200 addetti.
Nei casi qui sopra menzionati il Datore di lavoro può fare affidamento a sé stesso o a un RSPP esterno, entrambi devono essere in possesso di determinati requisiti professionali e competenze. Il datore di lavoro, nello specifico, deve effettuare un corso di formazione di durata variabile – dipende dalla classe di rischio come da Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – e mantenere aggiornata la propria formazione (ogni 5 anni).
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