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Quando il datore di lavoro può essere RSPP

Il datore di lavoro ha due obblighi indelegabili, ovvero che non può affidare ad altri, in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 17 del Testo unico sicurezza sul lavoro):

  • Effettuare la Valutazione dei rischi;
  • Nominare il Responsabile al servizio prevenzione e protezione (RSPP).

Passi il primo punto, su cui abbiamo già argomentato varie volte e su cui sicuramente torneremo, ma quando il Datore di Lavoro può svolgere il compito di RSPP?

Lo dice lo stesso D.Lgs. 81/08, in precedenza denominato Testo unico sicurezza sul lavoro, all’art. 31 paragrafo 6: quando è sotto una certa dimensione aziendale a seconda della tipologia di attività svolta.

Parla semplice, Elio!

Quando l’azienda non è troppo grande e quando svolge compiti non eccessivamente rischiosi!

Spiego meglio. L’articolo 31 definisce il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero:

  • l’obbligo del datore di lavoro di organizzare il SPP (repetita iuvant verrebbe a dire visto l’art. 17 precedentemente citato), incaricando egli stesso e/o persone interne e/o esterne;
  • l’obbligo di possedere capacità e requisiti professionali per chi viene incaricato come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o come Addetto al Servizio di prevenzione e protezione;
  • la riaffermazione di responsabilità del datore di lavoro di tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro (il legislatore è stato abbastanza chiaro: non è che hai nominato il RSPP e gli ASPP e ti puoi lavare le mani!)
  • Quando è necessario nominare RSPP e ASPP diversi dal datore di lavoro e obbligatoriamente interni all’azienda.

Per convenienza quest’ultimo punto l’ho ribaltato, facendo risaltare quando il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (escluse attività art. 1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa Seveso): aziende soggetto all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • Altre aziende fino a 200 addetti.

Nei casi qui sopra menzionati il Datore di lavoro può fare affidamento a sé stesso o a un RSPP esterno, entrambi devono essere in possesso di determinati requisiti professionali e competenze. Il datore di lavoro, nello specifico, deve effettuare un corso di formazione di durata variabile – dipende dalla classe di rischio come da Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – e mantenere aggiornata la propria formazione (ogni 5 anni).

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