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Procedure standardizzate per la Valutazione del Rischio

Valuta il Rischio!

Il datore di lavoro deve valutare il rischio per l’igiene e la sicurezza dei lavoratori nella propria azienda. Lo ripeto: deve. Lo sottolineo: deve. Non ci sono interpretazioni o escamotage: è il datore di lavoro il principale artefice della valutazione dei rischi. La stessa normativa prevede come effettuarla e come dimostrare di aver fatto la valutazione dei rischi. Tra queste ultime modalità vi era l’autocertificazione (vedi l’articolo ad hoc), che è stata abrogata con l’approvazione e l’entrata in vigore delle Procedure standardizzate per la valutazione del rischio.

Cosa sono le Procedure standardizzate

Le Procedure standardizzate sono nate per sopperire a una grossa problematica: la capacità delle PMI (vedi cosa significa) di tutelare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Le statistiche dicevano, e dicono tuttora, che la maggiore incidentalità e mortalità è dovuta alle imprese di dimensioni più ridotte, che nel tessuto produttivo europeo sono la stragrande maggioranza. L’Italia non è da meno, visto che oltre 9 aziende su 10 hanno meno di dieci dipendenti al proprio registro paga.

I passi

Le Procedure standardizzate, in attesa di strumenti più appropriati, sono state varate nel 2012 (divenute effettive dall’anno successivo) e consistono in una metodologia composta da 4 passi, così suddivisa:

  1. Passo n. 1: Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;
  2. Passo n. 2: Individuazione dei pericoli presenti in azienda;
  3. Passo n. 3: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
  4. Passo n. 4: Definizione del programma di miglioramento.

Il Modulo è stato predisposto direttamente dalla Commissione consultiva permanente e presenta diversi campi in cui inserire le informazioni e l’esito delle valutazioni effettuate in azienda.

Il Primo passo è sicuramente il più semplice da compilare, visto che bisogna inserire una descrizione della propria azienda, del ciclo lavorativo o delle attività svolte nonché delle mansioni.

Il Secondo passo definisce i pericoli (vedi definizioni), anche se molti autori hanno rilevato perplessità e stupore nella terminologia adottata nella stesura della Procedura (un pavimento o un muro non sono qualità o proprietà intrinseche)

Il Terzo passo è il cuore delle Procedure standardizzate, in quanto definisce la valutazione dei rischi e le misure di attenuazione effettuate per mitigarne i possibili effetti nocivi alla salute e sicurezza.

Il Quarto passo è l’ultima fase, quella in cui si definiscono i programmi di miglioramento aziendali per innalzare i propri standard di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Inutile dire che sono tutti essenziali. Non compilare il Programma di miglioramento non equivale a dire “la mia azienda è perfetta, già stiamo apposto”, bensì può raffigurare una negligenza da parte del datore di lavoro in quanto la tecnica si evolve e con essa gli standard di sicurezza.

Tutte le aziende possono usare le Procedure standardizzate?

No. Vi ho già riferito che sono state pensare per le Piccole imprese, specie le aziende con la dimensione più ridotta. Qui sotto riportiamo un prospetto di esclusione, verifica tu stesso se la tua azienda può effettuare le Procedure standardizzate:

 

 Procedure Standardizzate – Campo di Applicazione del D.I. 30 novembre 2012

Soggetti che possono utilizzare le Procedure standardizzate di Valutazione dei Rischi Soggetti esclusi dall’utilizzo delle Procedure Standardizzate di Valutazione dei Rischi
Realtà datoriali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08) ·        Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), D.Lgs. n. 81/08);

·        Centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), D.Lgs. 81/08);

·        Impianti e installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6 lett. c), D.Lgs. n. 81/08);

·        Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6 lett. d), D.lgs. n. 81/08)

Realtà datoriali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/08) ·        Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), D.Lgs. n. 81/08);

·        Centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), D.Lgs. 81/08);

·        Impianti e installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6 lett. c), D.Lgs. n. 81/08);

·        Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6 lett. d), D.lgs. n. 81/08);

·        Aziende in cui si svolgono attività che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art. 29 comma 7, D.Lgs. n. 81/08).

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