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Impianti, dichiarazioni di conformità

Il Decreto Ministeriale 37 del 2008, modificato nel 2010, regolamenta l’attività impiantistica in Italia ed è molto importante in materia di sicurezza sul lavoro. Il testo normativo prevede, infatti, che l’impiantista provveda a verificare il funzionamento dell’impianto al termine dell’opera di installazione e a certificarne l’avvenuta messa in opera secondo le cosiddette “regole dell’arte”, ovvero secondo le norme tecniche vigenti nel settore (per esempi le norme CEI in materia elettrica).

Cosa significa in soldoni?

Per chi va per le spicce, significa che l’impianto è “a norma”.

Per chi va nel dettaglio, significa che con molta probabilità l’impianto si guasterà di meno, sarà più sicuro sia per il proprietario sia per chi opera con esso (lavoratori, collaboratori, familiari, etc.etc.). Ovviamente, tenendo presente la necessità di regolare manutenzione (come sempre).

Quali sono gli impianti per cui è necessaria una Dichiarazione di conformità?

Sono tanti i datori di lavoro a pensare che esistano le Dichiarazioni di conformità per i soli impianti elettrici, le più comuni e controllate. Invece no, le dichiarazioni di conformità sono molteplici e investono tutti i settori di seguito elencati:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
  • impianti di protezione antincendio

Giusto a titolo di esempio, devono avere una dichiarazione di conformità i seguenti impianti: impianto elettrico, impianti parafulmini, cancelli automatici (comuni quelli per le auto), porte automatiche (le porte dei centri commerciali, ad esempio), l’impianto per la Tv satellitare (la parabola e i cavi per vedersi le partite per intenderci), l’impianto di rete, l’impianto di climatizzazione, l’impianto di riscaldamento (di qualsiasi tipo), l’impianto delle celle frigorifere, l’impianto di ventilazione forzata, l’impianto per le cappe di aspirazione, l’impianto idrico (quello del gabinetto per intenderci), le pale a soffitto per l’aerazione, l’impianto sanitario, l’impianto del gas, l’ascensore o il montacarichi, le scale mobili, i sollevatori delle auto (comuni dai meccanici), l’impianto sprinkler (estinzione incendi). Questi solo a titolo di rapido esempio.

 Cosa fare con le Dichiarazioni di conformità?

Il datore di lavoro deve possederle per tutta la durata della vita dell’impianto. Nel caso della Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra, esso va comunicato all’INAIL e all’ASL di competenza tramite l’ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttivo) entro 30 giorni dalla messa in esercizio, ovvero dalla data di rilascio della Dichiarazione di conformità. L’INAIL chiede il pagamento di €30,00 per la tenuta del registro nazionale e per le verifiche a campione degli impianti di terra, mettendo altresì a disposizione un apposito modello da compilare. Le ASL non chiedono nessun pagamento.

Verifica periodica

Laddove previsto, sono necessarie Verifiche periodiche per attestare il funzionamento dell’impianto.

Verifica con il tuo consulente per la sicurezza sul lavoro se hai bisogno della verifica periodica, per i Clienti Easy Impresa basta contattarci.