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Il Consenso dei minori

C’era una volta il limite dei 21 anni di età per essere considerati maggiorenni, era l’Italia fino al 1975 quando venne pubblicata la legge 39 dell’8 marzo con la quale il limite passò magicamente in una notte agli odierni diciotto anni. Un limite ritenuto fino a pochi anni addietro invalicabile, ma che, a causa o grazie alla società dell’informazione (social network, app di messaggistica, piattaforme online, etc.etc.) sono divenuti una barriera quasi indifendibile in molti casi, specie sul fronte della protezione dei dati personali. In questo articolo tratteremo il consenso dei minori ai sensi del GDPR.

Perché le società dell’informazione hanno interesse nei minori? In realtà, in alcuni casi, chiedono espressamente ai minori di 18 anni di NON iscriversi, ma è una richiesta spesso disattesa dagli utenti che dichiarano informazioni non veritiere facendo leva sull’immaterialità della comunicazione (chi effettua la richiesta non è materialmente presente!).
In molti altri casi, si tratta di servizi online ampiamente diffusi, come i social network o le app di messaggistica istantanea (WhatsApp, per esempio), e che vengono venduti gratuitamente dalle società ad essi collegati. Queste ultime remunerano, solitamente, tramite una pubblicità altamente personalizzata e per questo chiedono il consenso alla profilazione, al marketing e, in taluni casi, anche alle decisioni automatizzate per poter erogare esperienze più performanti.

E come ci tuteliamo? Fino al GDPR in Europa non esisteva una vera e propria norma di riferimento, tanto è vero che le piattaforme social e molte altre società dell’informazione con residenza negli USA applicavano quasi integralmente la normativa a stelle e strisce, ma dal 25 maggio 2018 il discorso è cambiato. L’articolo 8, qui sotto disponibile, ha introdotto delle regole specifiche e ad esso si è associato l’art. 2 – quinquiens del Codice Privacy riformato dal D.Lgs. 101/18.

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Cosa dicono le norme

Cosa dice il Regolamento:

Articolo 8

Art. 8 GDPR – Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione

  1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
  2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
  3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.

L’Italia ha abbassato il limite

L’articolo 8 paragrafo 1 permette agli Stati membri di stabilire per legge un’età inferiore ai 16 anni, purché non si superi il limite dei 13 anni. Un opzione utilizzata dal legislatore italiano, che nel D.Lgs. 101/18 ha così recepito la norma:

Art. 2 – quinquiens (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione)

  1. In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento, il minore che ha compiuto quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

In poche parole

Il Regolamento europeo dice:

  1. Il trattamento si basa sul Consenso. Se la base giuridica è diversa non si applica questo articolo e quindi avete letto inutilmente il presente post.
  2. L’offerta di servizi della società dell’informazione è indirizzata a minori:
    1. Se ha 16 anni compiuti: bene, può esprimere il proprio consenso;
    2. Se non ha 16 anni, occorre il consenso dell’esercente la patria potestà, come ad esempio papà e mamma, o il tutore legale.
  3. Gli Stati membri possono cambiare il limite: l’Italia l’ha fatto e ha fissato i 14 anni di età (stessa cosa in Austria e Lituania). Quindi, gli Under14 chiedono a mamma e papà, gli Over14 possono fare da soli.
  4. Il Titolare del trattamento è tenuto a verificare che il Consenso sia espresso dal titolare della potestà genitoriale (nei limiti del ragionevole);
  5. Attenzione: l’articolo 8 si applica al Trattamento dei dati personali, per i contratti dobbiamo comunque fare riferimento alle norme nazionali.
  6. L’informativa rivolta a un minore deve essere particolarmente chiara, esaustiva, accessibile e comprensibile dal minore.

Mio padre mi molesta, devo chiedere il suo Consenso per chiedere aiuto online?

Sarebbe un po’ paradossale dover chiedere il consenso al titolare della potestà genitoriale in casi sintetizzati dalla precedente domanda. Il Considerando 38 prescrive: “il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non deve essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente ai minori“.

E fuori dalla società dell’informazione?

Vuoi sapere cosa fare in caso di base giuridica “legittimi interessi”?
Sapere quali sono i limiti del trattamento dei dati personali dei minori in caso di Cronaca?
Vuoi sapere quali sono le norme in materia di Cyberbullismo?
Oppure quelle sulla Pubblicazione di fotografie online?

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