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Coronavirus, la gestione della sicurezza dei lavoratori

Il presente articolo è una rielaborazione sintetica del post pubblicato da Puntosicuro.it, basato sulle FAQ pubblicate dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria, per leggere l’articolo originario clicca qui

Un lavoratore ha contratto il Coronavirus, cosa succede?

In primis si verifica l’effettiva contaminazione, in seguito l’autorità competente provvede a contattare il Medico competente (se nominato) o il datore di lavoro e chiede la collaborazione. Vengono individuati i lavoratori riconducibili alla definizione di “contatto stretto”, che vengono inclusi in un percorso di sorveglianza specifico, che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

L’Autorità competente fornisce le notizie utili al Medico competente affinché venga avviato un percorso di corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatto stretto.

In questo ambito potrebbero essere necessari interventi di formazione/informazione e di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente;

Visite mediche, i casi

E’ bene sapere che per l’emergenza Coronavirus non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori non definiti contatto stresso;

Per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.

Le visite preassuntive/preventive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate.

Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.

Quanto un caso di paziente sintomatico da Coronavirus abbia soggiornato gli ambienti, si applicano le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.

I locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente una pulizia ordinaria.

E’ importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie.

Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR?

Deve essere fatta informazione ai lavoratori (art. 36 D.Lgs. 81/08) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da Coronavirus aggiuntivo e differente da quello della popolazione generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal Ministero della Salute.