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Condizioni generali servizi continuativi

1 Oggetto del contratto
1. Il contratto tra il Cliente e il Fornitore è composto dal modulo d’ordine (di seguito, il “Modulo d’ordine”) e dalle presenti condizioni generali di servizio (di seguito, il “Contratto”).

2. I servizi contrassegnati nel Modulo d’Ordine come “Abbonamento” hanno durata un anno solare dalla data di sottoscrizione del Modulo d’Ordine e si intendono rinnovati automaticamente, la durata e il recesso sono disciplinati dal seguente art. 4 del presente Contratto. Le modalità di erogazione dei Servizi in Abbonamento possono essere sottoposti ad appositi Regolamenti consultabili alla pagina Regolamenti di servizio – EasyImpresa.eu. Il Cliente alla sottoscrizione del Contratto dichiara di aver preso visione dei Regolamento di servizio ad esso riguardanti.

3. I servizi NON in abbonamento sono erogati una tantum, non sono soggetti a rinnovo automatico e si intendono erogati alla consegna della documentazione attestante la conclusione delle attività richieste.

Easy Impresa società a responsabilità limitata semplificata con sede in Cellole (CE) alla via Napoli 90 e Partita Iva n. 04250670611 ai sensi del presente Contratto rappresenta il “Fornitore” dei Servizi e chi riceve i Servizi è definito come “Cliente”.


2 Descrizione del Servizio
1 Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio descritto nel Modulo d’ordine (di seguito, il “Servizio”) sottoscritto dal Cliente.

3 Modalità di svolgimento del Servizio
1 Il Fornitore si assume il rischio del compimento del servizio, impegnandosi a organizzare, eseguire e curare il suo svolgimento in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.
2 Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio a regola d’arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.

4 Durata e recesso
1 Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data indicata nel Modulo d’ordine. Entrambe le parti potranno recedere dal Contratto per iscritto via PEC, rispettando il preavviso di giorni sessanta (60).
2 Qualora la parte recedente non dovesse rispettare in tutto o in parte il periodo di preavviso indicato nel Modulo d’ordine, dovrà corrispondere all’altra un importo pari al Corrispettivo che il fornitore avrebbe ricevuto nel periodo di preavviso.
3 Il Fornitore può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per il Servizio svolto, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Cliente.
4 Il Cliente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del Servizio, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

5 Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio
1 Le modifiche alle modalità di svolgimento del Servizio potranno avvenire solo per accordo scritto delle Parti. Il Fornitore non avrà diritto a compensi per le variazioni non concordate.
2 Il Fornitore consentirà al Cliente di svolgere l’attività di verifica e controllo ai sensi dell’art. 1662 c.c. , obbligandosi a collaborare e fornirgli il supporto necessario. Le spese per la verifica di cui al periodo precedente sono a carico del Cliente.

6 Corrispettivo e termini di pagamento
1 Il Cliente si impegna a pagare gli importi indicati nel Modulo d’ordine, nei termini e alle condizioni ivi previsti.
2 Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.
3 Il Fornitore invierà al Cliente un riepilogo delle attività svolte per consentirgli di calcolare e verificare l’importo dovuto a titolo di Corrispettivo.
4 Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il compimento del Servizio, i costi per la manodopera, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori del Fornitore eventualmente impiegati nel Servizio, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, i tributi di qualsiasi natura ad eccezione dell’IVA, se dovuta. Ogni ulteriore costo per la realizzazione del Servizio non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.

7 Salute e sicurezza sul lavoro
1 Ai fini di quanto previsto all’art. 26, co. 5, del D.lgs. n. 81/2008, le Parti dichiarano che il Servizio non si svolgerà in luoghi di cui il Cliente ha la disponibilità giuridica. Pertanto, le Parti dichiarano che non vi sono rischi da interferenze derivanti dall’esecuzione del Contratto e non vi sono costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi all’esecuzione del Contratto.

8 Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro
1 Il Fornitore dovrà consegnare al Cliente, a richiesta di quest’ultimo, la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori eventualmente coinvolti nel Servizio.
2 Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente, anche dopo l’esecuzione del Contratto, da ogni pretesa, di qualsiasi natura, avanzata da eventuali dipendenti o terzi collaboratori del Fornitore o da eventuali subappaltatori impiegati nell’esecuzione del Servizio, nonché da parte di enti pubblici, ivi inclusi l’INAIL, l’INPS e il Ministero del Lavoro per l’inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo o degli obblighi di legge.
3 Il Fornitore garantisce il Cliente da interruzioni al Servizio, dovute a qualsiasi ragione, ivi incluse improvvise carenze di organico o di mezzi.
4 In caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Cliente, previa comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo.

9 Obblighi di riservatezza
1 Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Cliente.
2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola saranno efficaci per tutta la durata del Contratto.
3 In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Fornitore si impegna a restituire al Cliente, entro 15 giorni dalla cessazione, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Cliente di cui sia venuto in possesso nell’esecuzione dell’incarico, con l’impegno di non conservarne copia.
4 Ai sensi dell’art. 1381 c.c., il Fornitore garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza delle informazioni riservate nell’esecuzione del Contratto.

10 Cessione del Contratto e subappalto
1 Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Cliente. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a utilizzare terzi subappaltatori per l’esecuzione del Servizio. In ogni caso, il Fornitore resterà il solo ed esclusivo responsabile nei confronti del Cliente per il corretto adempimento di tutte le attività di cui al Contratto, ivi incluse quelle oggetto di subappalto.
2 In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il contratto si risolverà ai sensi dell’art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiari all’altra, per iscritto, di valersi della presente clausola.

11 Miscellanea
1 Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai recapiti indicati nel Modulo d’ordine.
2 Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
3 Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

12 Foro esclusivo
1 Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro del Fornitore, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.